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06-07-2022
Unione Camere Penali: astensione dei penalisti del 27 e 28 giugno 2022
Delibera del 14 giugno 2022; la salvaguardia dei Principi del giusto Processo
L′Unione delle Camere Penali Italiane con delibera del 14 giugno 2022,ha denunciato la compromissione del diritto dell′imputato a essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova in dibattimento, indicendo l′astensione degli avvocati penalisti nei giorni 27 e 28 giugno 2022 per chiedere un immediato intervento legislativo a salvaguardia dell′attuazione dei principi del giusto processo. Per giusto processo si intende che ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale,la legge ne assicura la ragionevole durata . La nozione di giusto processo delineata dalla legge costituzionale si innesta nell′ambito di un processo penale di tipo accusatorio e si esplica in alcuni principi fondamentali recepiti nella nuova formulazione dell′art. 111 Cost.: -terzietà ed imparzialità del giudice; -rispetto della parità tra accusa e difesa; -svolgimento del processo nel contraddittorio tra le parti; -ragionevole durata del processo che deve essere assicurata dalla legge; -garanzia di una veloce informazione all′imputato della pendenza del processo a suo carico; -possibilità di interrogare o far interrogare le persone che lo accusano o che lo possono discolpare; -garanzia del contraddittorio anche nella formazione della prova, con conseguente impossibilità di condannare un imputato in base ad accuse formulate da un soggetto che per libera scelta si è sottratto all′interrogatorio; ausilio di un interprete per lo straniero. Tale astensione ha rappresentato un segnale molto evidente in merito alla questione che non vi devono essere cedimenti sui diritti , infatti il 28 giugno vi è stata una manifestazione in Roma, proprio per chiedere un intervento immediato da parte del legislatore. A questo punto è doveroso descrivere le varie motivazione di tale astensione; con la legge delega n. 134/2021 il Parlamento ha fissato dei canoni ai quali il Legislatore delegato dovrà attenersi per modificare, peraltro, la disciplina della riassunzione della prova dichiarativa al dibattimento in ipotesi di mutamento del giudice. Il punto della delega, in quanto tale già vigente nell′ordinamento, accoglie il principio secondo cui il giudice che procede può valutare di non rinnovare la prova nella ipotesi in cui le dichiarazioni rese in dibattimento siano state videoregistrate e sia dunque possibile procedere alla loro visione e ascolto, al fine di percepirne il contesto e gli elementi che compongono la comunicazione non verbale. La delega Cartabia ha recepito le indicazioni della Corte costituzionale (sentenza n. 132/2019), la quale aveva dichiarato inammissibile l′incidente di costituzionalità posto dal remittente quanto alla regola dell′immutabilità del giudice ex art. 525, c. II, c.p.p. ma al contempo, tramite obiter dictum, ha prospettato al Legislatore la possibilità di una limitazione dell′operatività dei principi di immediatezza e oralità a fronte di particolari condizioni, quando vi sia la possibilità per il nuovo giudice di esaminare la videoregistrazione della testimonianza. L′avvocatura penale ha ribadito che lattuale ex art. 525, c. 2, c.p.p. rappresenta la realizzazione dei principi del giusto processo, i quali non possono trovare limitazioni nell′attuazione se non a fronte di condizioni eccezionali previste dalla legge. Tale disciplina tende a garantire, oltre a oralità e immediatezza, l′attuazione del contraddittorio dinanzi al giudice della decisione. La videoregistrazione è destinata a cristallizzare dinamiche processuali, risposte e comunicazione non verbale provocate dall′attività delle parti e dagli interventi residuali del giudice, che non potranno mai essere le stesse di quelle che si realizzerebbero dinanzi al nuovo collegio o al nuovo giudice monocratico decidente. Secondo la delibera occorre preservare le caratteristiche del rito accusatorio, quindi riservare a situazioni eccezionali lomessa rinnovazione della prova a fronte del mutamento del giudice. Uno dei nodi cruciali è la regola della sentenza Bajrami e quindi Viene altresì denunciato che nelle aule di giustizia si verifica il fenomeno determinato dalla regola stabilita dalla Corte di Cassazione con la sentenza Bajrami (Sez. Un. 41736/2019), cioè è possibile, per il nuovo giudice, non procedere alla rinnovazione dell′acquisizione della prova, limitando tali ipotesi al solo caso che la parte abbia indicato il teste nella sua lista o intenda indicarlo in una nuova lista testi, a condizione che siano diverse le circostanze rispetto a quelle oggetto della prima testimonianza. Per la Giunta risulta vanificato il diritto a essere giudicato dallo stesso giudice che ha raccolto la prova. E già stata richiesta la previsione di una disciplina transitoria che releghi la necessità della videoregistrazione quale precondizione per la rinuncia alla rinnovazione della prova ai casi futuri mentre, nell′attesa che gli Uffici si dotino degli adeguati strumenti tecnici, sarebbe sufficiente la sola trascrizione della registrazione dell′udienza. I penalisti italiani richiedono che siano previste misure che assicurino certezza che il giudice della decisione abbia la concreta visione delle videoregistrazioni, e che i provvedimenti attuativi debbano prevedere l′obbligo, a pena di nullità, della visione pubblica, in una udienza dedicata, delle videoregistrazioni.